Vezza d’Alba 20 luglio 2010

Verbale di assemblea straordinaria di associazione:

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“AMBIENTE E CULTURA”

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Denominazione – Sede

a) È costituita a tempo indeterminato l’Associazione di promozione sociale “AMBIENTE E CULTURA, I saperi archeologici, storici e naturalistici del territorio” (in seguito sarà denominata “AC”) nel rispetto del Codice Civile, della legge 383/2000 e dei principi generali del nostro ordinamento giuridico.

b) “Possono fare parte dell’associazione singoli individui, e altre associazioni o enti con analoghe finalità

c) L’associazione ha sede in Vezza d’Alba (CN), regione Rubiagno n.23; il trasferimento della sede

sociale non comporta modifica statutaria, purché non sia trasferita fuori dalla Provincia di Cuneo.

d) AC su proposta del Consiglio Direttivo e delibera

dell’Assemblea dei soci, potrà aderire ad altre associazioni o federazioni che perseguano gli

stessi scopi; parimenti potrà essere accolta l’adesione a socio effetivo di altre associazioni o federazioni che perseguano i medesimi scopi

Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale, europeo ed

internazionale, ciononostante l’ambito territoriale di riferimento rimarrà quello locale, Piemonte meridinale e Liguria.

Articolo 2 – Scopo

a) L’associazione persegue fini di utilità sociale, è apartitica, aconfessionale e non ha

finalità di lucro; ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di

democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, al valore della solidarietà nella forma della reciprocità nonché ad nuova qualità delle relazioni interpersonali nella comunità e nelle relazioni tra indidui e comunità e territorio locale

b) La AC si propone in particolare di sostenere e promuovere:

a) Lo studio e l’aumento della conoscenza del territorio locale in chiave olistica, pertanto rivolgendosi alla totalità delle discipline antropologiche, storico-archeologiche, naturalistiche e scientifiche in senso lato.

 

b) La comunicazione scientificà della conoscenza acquisita alla cerchia degli studiosi interessati e alla divulgazione della medesima presso le comunità locali e i visitatori del territorio, con particolare sforzo nella formulazione di modalità e linguaggi accessibili all’interezza delle comunità, nell’intento della massima diffusione possibile della conoscenza del territorio.

c) gli incontri e gli scambi fra le diverse esperienze delle associati e momenti di

informazione/formazione;

d) momenti di incontro, studi e approfondimenti delle associati e delle esperienze ad esse

collegate; studi e approfondimenti tematici, ricerche anche in raccordo con strutture

pubbliche o private, amministrazioni locali, partner istituzionali e non;

e) la valorizzazione del territorio come strumento per la costruzione di cittadinanza attiva, e come risorsa per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, al fine di integrare in sostanza e profondità i percorsi istruttivi e pedagogici dei singoli Istituiti, e in questo impegnandosi in particolare in favore delle fruizione da parte degli Istituti scolastici dei Musei Civici, Ecomusei e qualsivoglia realtà culturale del territorio locale.

e) AC, inoltre, riconosce nell’istruzione e nella formazione dei più giovani lo strumento principe per una corretta conoscenza, valorizzazione e positiva relazione sostenibile con il territorio locale; pertanto persegue in generale come scopo associatico l’istruzione, la formazione e la cultura dei più giovani

f) l’equità nelle relazioni di genere e le pari opportunità tra le persone nonché stili di vita più

sostenibili e in armonia con le altre persone e con la natura.

g) Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Articolo 3 – Oggetto

1) AC perseguirà le finalità definite al precedente articolo 2 anche

attraverso:

a) la valorizzazione delle esperienze sviluppate degli associati;

b) Iniziative, eventi, servizi e progetti volti allo studio e all’aumento della conoscenza del territorio locale

c) la promozione ed organizzazione di campagne di sensibilizzazione e di stampa, incontri e

seminari, corsi di formazione per tutti i soggetti interessati alle tematiche (enti, associazioni,

gruppi di cittadini);

d) la promozione di iniziative di dialogo e cooperazione con enti, istituzioni, imprese,

associazioni di enti e/o di imprese per le finalità individuate all’art. 2;

e) la promozione di alleanze e rapporti con altre organizzazioni italiane, straniere, comunitarie

ed internazionali, le quali si prefiggano scopi analoghi;

f) l’organizzazione di iniziative di raccolta fondi, a tal fine eventualmente organizzando

eventi (spettacoli e intrattenimenti), strumentali al perseguimento dei fini sociali e

dell’autofinanziamento delle proprie attività.

g) la realizzazione di progetti anche attraverso la stipula di convenzioni con gli Enti Locali o

altri enti pubblici

h) tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

Articolo 4 – Organi dell’associazione

Sono organi dell’associazione:

a) Assemblea dei soci ;

b) Consiglio Direttivo;

c) Presidente

d) Collegio dei Probiviri

TITOLO II

SOCI

Articolo 5 – Soci

a) Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell’associazione.

L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale, piena e ridotta, nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

b) Ci sono tre categorie di soci:

Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale piena.

Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota sociale piena

Soci semplici: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali . La loro qualità di soci semplici è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota sociale ridotta.

c) Il numero dei soci è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall’iscrizione nel libro soci.

L’ammontare della quota annuale, piena e ridotta, è stabilito dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo in sede di approvazione del bilancio.

Le attività svolte dai soci a favore dell’associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato. L’associazione può in caso di particolare necessità organizzative, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o parasubordinato, anche ricorrendo ai propri associati.

d) Sono altresì associati a AC le associazioni o enti di cui alla’articolo 1.1 che aderiscano

mediante richiesta scritta, allegando lo Statuto e l’eventuale Regolamento ed altra

documentazione comprovante la propria attività e che si impegnino a condividerne gli scopi,

ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate

dagli organi dell’Associazione.

La domanda di associazione a titolo di socio effettivo dovrà essere accolta dal Consiglio Direttico e deve essere firmata dal legale rappresentante di ciascuna associata e deve contenere la designazione di uno o più delegati in seno all’associazione stessa. Le associate dovranno essere rappresentate dal delegato nominato all’atto dell’iscrizione o da suo sostituto.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa salvo il diritto

di recesso.

Le singole associate, aderenti mantengono la piena autonomia

istituzionale, funzionale organizzativa e finanziaria nella gestione interna ed esterna.

L’assemblea dei Soci può determinare un contributo di iscrizione da versare alll’Associazione entro 60 giorni dall’accettazione della domanda.

Articolo 6 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

a) Sono ammessi in AC tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell’associazione.t

b) sono ammesse tutte le associazioni nel cui statuto sianorispettate le seguenti previsioni:

la denominazione;

l’oggetto sociale;

l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;

l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun

caso, essere divisi fra le associate, anche in forme indirette;

l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali

statutariamente previste;

le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei

diritti di tutti le associate, con la previsione dell’elettività delle cariche associative;

i criteri per l’ammissione e l’esclusione delle associate ed i loro diritti e obblighi;

l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di

approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

le modalità di scioglimento dell’associazione;

L’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o

estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

c) Oltre a coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo, possono far parte dell’Associazione i Musei, Ecomusei e Parchi che ne chiedano di far parte.

d) L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Direttivo. Il diniego va

motivato. Avverso l’eventuale reiezione della domanda è ammesso il ricorso al collegio dei

probiviri .

e) La qualità di socio si perde per recesso, per morosità nel versamento della quota associativa

annuale, per scioglimento dell’associazione affiliata.

f) Ogni singolo associato può recedere dal Coordinamento mediante comunicazione scritta: il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. .

g) I soci e/o i loro delegati che con i suoi/loro atti e comportamenti abbia/no leso l’etica e le

finalità di AC viene/vengono espulsa/i a seguito di delibera del

Direttivo con voto segreto. Il provvedimento di espulsione dovrà essere comunicato con lettera

raccomandata. Tale atto potrà impugnarsi mediante ricorso da presentarsi al Collegio dei

Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata.

La delibera di espulsione dovrà essere ratificata dall’assemblea dei soci.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere

comunicate ai destinatari, mediante lettera o mail ad eccezione del caso in cui il socio si renda moroso, consentendo facoltà di replica.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell’operatività

della cessazione o dell’esclusione, nonché definire nei confronti dell’associazione, delle

associate, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di socio del coordinamento.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica

ricoperta sia all’interno del coordinamento stesso sia all’esterno per designazione o delega.

Articolo 7 – Diritti e doveri dei soci

a) Tutte le categorie di soci hanno il diritto di:

– partecipare all’ Assemblea con diritto di voto attivo e passivo ;

– conoscere i programmi con i quali AC intende attuare gli scopi

sociali;

– partecipare alle attività promosse dal AC;

– proporre programmi, progetti e iniziative;

– informazione e controllo stabilito dalle leggi, dal presente Statuto e dagli eventuali

Regolamenti dell’Associazione.

b) I soci sono obbligati a:

– osservare le norme del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e le deliberazioni adottate

dagli organi sociali;

– versare nei termini previsti l’eventuale quota sociale, piena e ridotta, annualmente stabilita dall’Assemblea e l’ebentuale contributo di iscrizione.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso potrà essere restituita;

– svolgere le attività preventivamente concordate;

mantenere un comportamento conforme alle finalità di AC

.

TITOLO III

ORGANI

Articolo 8 – Assemblea dei soci

a) L’Assemblea è il massimo organo di Ac, è composta da tutti i i singoli individui associati e dai delegati delle realtà associate iscritte nel Libro Soci ed è retta dal principio del voto singolo.

. Ogni sigolo individuo associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da da un altro singolo individuo associato con delega scritta: ogni singolo individuo associato non potrà ricevere più di una delega.

Hanno altresì diritto di partecipazione, discussione e voto i delegati eletti appositamente dalle realtà

aderenti, che siano Associazioni o Enti, , che siano iscritti nel Libro Soci delle rispettive associazioni di appartenenza prima dell’ elezione da parte delle rispettive assemblee

E’ ammessa la delega scitta ad altro associato non designato come delgato ma soltanto all’interno della stessa associata; non sono ammesse più di una delega

all’interno di ciascuna associata. Non è ammessa delega tra delegati non appartenenti alla

stessa associata.

b) Le associazione o gli Enti associati sono rappresentate da un solo delegato indipendentemente

dal numero di iscritti al loro interno.

c) E’ convocata dal Presidente o dal Vicepresidente, almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta che lo stesso presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un un decimo dei soci effettivi ne ravvisino l’opportunità. La convocazione deve effettuarsi mediante lettera semplice o fax o e-mail da inviare agli associati almeno 10 giorni prima di quello fissato dall’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori, luogo, data e ora della riunione. L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

d) L’Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla

persona designata dall’Assemblea stessa.

e) L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la

modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

f) Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un

componente dell’Assemblea appositamente nominato come Segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Articolo 9 – Compiti e funzionamento assemblea ordinaria

a) L’assemblea ordinaria:

– approva il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione dell’attività svolta;

– procede all’elezione delle cariche sociali e ne approva il numero;

– approva e modifica gli eventuali regolamenti;

– ratifica l’esclusione dei soci;

– fissa la quota sociale annuale, piena e ridotta, e gli eventuali contributi di iscrizione e staordinari;

delibera il trasferimento della sede sociale e l’apertura di sedi secondarie e di filiali;

– determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione.

b) L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente, in

proprio o per delega, la maggioranza dei soci in seconda

convocazione, qualunque sia il numero dei presenti in proprio o per delega, anche nel medesimo giorno.

c) Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e

rappresentati per delega. Sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone o

quando l’Assemblea lo ritenga opportuno..

d) Essa ha luogo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio entro i quattro

mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.

Articolo 10 – Compiti e funzionamento assemblea straordinaria

a) La convocazione dell’Assemblea straordinaria deve effettuarsi con le modalità previste

dall’art. 8 del presente statuto;

b) L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in

proprio o per delega, di due terzi dei rappresentanti delle associate e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

c) Scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio ad associazioni con analoghe finalità col voto favorevole dei ¾ dei soci presenti o rappresentati.

Articolo 11 – Consiglio Direttivo

a) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari minimo di 3 e massimo di 7 componenti

eletti fra tutti i soci che siano iscritti nel Libro Soci di AC

b) I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica 2 anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi

La rielezione consecutiva è ammessa ma non può superare il limite di due mandati. Il

medesimo candidato può essere rieletto più volte, per periodi consecutivi di due mandati,

fermo restando che tra detti periodi vi sia l’interruzione minima di un mandato.

La rielezione non consecutiva è sempre ammessa.

c) I componenti del Consiglio Direttivo non possono percepire compensi di alcun tipo per

l’incarico svolto. Sono previsti i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e

documentate.

d) Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere e il Segretario di Assemblea.

5) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno 2 volte l’anno oppure tutte le

volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta domanda da almeno

1/3 dei componenti.

Articolo 12 – Compiti e funzionamento del Consiglio Direttivo

a) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione di AC. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

curare l’esecuzione delle delibere assembleari;

redigere il bilancio consuntivo, predisporre il bilancio preventivo e la relazione di

attività da sottoporre all’Assemblea dei soci;

compilare i regolamenti interni;

stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;

deliberare circa l’ammissione, il recesso e esclusione dei soci;

eleggere al suo interno i responsabili delle eventuali commissioni di lavoro e dei

settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;

compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione

dell’associazione;

propone all’Assemblea dei soci le eventuali modifiche dello statuto.

b) La convocazione è fatta a mezzo lettera o e-mail o fax, da spedirsi non meno di 15 giorni

prima dell’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori, luogo, data e ora della

riunione. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le

deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Non sono previste deleghe;

c) In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il Consiglio

provvede a sostituirli, nel più breve tempo possibile, seguendo l’ordine della graduatoria dei

non eletti che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero consiglio direttivo. Qualora

non sia disponibile la lista dei non eletti o venga a mancare la metà dei membri del

Consiglio, l’Assemblea deve provvedere all’ elezione di un nuovo Consiglio.

Articolo 13 – Presidente

a) Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Resta in carica 2 anni ed è rieleggibile.

La rielezione consecutiva è ammessa ma non può superare il limite di due mandati. Il

medesimo candidato può essere rieletto più volte, per periodi consecutivi di due mandati,

fermo restando che tra detti periodi vi sia l’interruzione minima di un mandato.

La rielezione non consecutiva è sempre ammessa.

b) Ha la rappresentanza e la firma legale di AC Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

c) In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice

Presidente.

d) In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio

Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente

e) Convoca e presiede l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo e ne cura l’ordinato

svolgimento dei lavori.

Articolo 14 – Il Tesoriere

a) Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, resta in carica 3 anni ed è

rieleggibile.

La rielezione consecutiva è ammessa ma non può superare il limite di due mandati. Il

medesimo candidato può essere rieletto più volte, per periodi consecutivi di due mandati,

fermo restando che tra detti periodi vi sia l’interruzione minima di un mandato.

La rielezione non consecutiva è sempre ammessa.

b) Egli riferisce annualmente all’Assemblea sulla gestione economica di AC, cura la predisposizione del progetto di bilancio, provvede alla tenuta della contabilità e provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 15 – Collegio dei Probiviri

a) Il Collegio dei Probiviri arbitra in modo inappellabile le vertenze sorte nell’ambito di AC e che interessino uno o più soci, e propone al Comitato Direttivo

gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Ne fanno parte tre membri eletti dall’Assemblea tra i soci fondatori e effettivi purchè non facciano parte del Consiglio direttivo, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La rielezione consecutiva è ammessa ma non può superare il limite di due mandati. Il

medesimo candidato può essere rieletto più volte, per periodi consecutivi di due mandati,

fermo restando che tra detti periodi vi sia l’interruzione minima di un mandato.

La rielezione non consecutiva è sempre ammessa.

b) Il Collegio dei Probiviri è presieduto da un Presidente eletto tra i suoi membri; in assenza

di questi, è presieduto dal membro più anziano di età. Si riunisce su richiesta di almeno due

componenti del Comitato Direttivo, di cinque delegati delle associate o di un delegato della

associata interessata alla vertenza.

c) Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei

suoi componenti.

TITOLO IV

PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 16 – Entrate dell’associazione.

Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da

a) quote e contributi dei soci;

b) eredità, donazioni e legati, destinando i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento

delle finalità previste dallo Statuto;

c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche

finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini

statutari;

d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

e) proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo

svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in

maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi

istituzionali;

f) erogazioni liberali delle associate e dei terzi;

g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste

e sottoscrizioni anche a premi;.

h) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo;

i) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di

beni di modico valore;

l) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale

Articolo 17 – Bilancio

1) Il rendiconto economico e finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo

gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese

sostenute relative all’anno trascorso.

2) Il conto preventivo contiene le previsioni di spese e di entrate per l’esercizio annuale

successivo.

3) Il rendiconto economico finanziario è predisposto dal consiglio direttivo e approvato

dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato

presso la sede dell’associazione almeno 10 gg prima dell’assemblea e può essere consultato

da ogni associato.

4) Il bilancio consuntivo e preventivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno

successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

TITOLO V

DIPENDENTI E COLLABORATORI

Articolo 18 – Dipendenti e collaboratori.

L’Associazione di promozione sociale, in caso di particolare necessità organizzative, può assumere lavoratori

dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomoo parasubordinato, anche ricorrendo a propri associati.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 – Divieto di distribuzione utili.

E’ fatto divieto di ripartire tra i soci gli eventuali proventi, anche in forma indiretta. E’ fatto

obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali e in favore degli

scopi previsti dallo statuto.

Articolo 20 – Libri sociali

a) Presso la sede dell’associazione sono conservati i seguenti libri sociali:

– Libro verbali assemblea;

– Libro verbali Consiglio Direttivo;

– Libro soci.

– Tutti i soci,anche tramite persona appositamente delegata con delega scritta, possono prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, dei libri sociali.

Articolo 21 – Revisione dello Statuto.

La revisione e/o le modifiche all’atto costitutivo e al presente Statuto devono essere approvate

dall’Assemblea Straordinaria con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con

decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Articolo 22 – Scioglimento dell’associazione

1) Lo scioglimento di AC e la nomina dei liquidatori devono essere

deliberati dal Assemblea Straordinaria con la maggioranza dei 3/4 degli aventi diritto di voto.

2) In caso di scioglimento sarà nominato uno o più liquidatori scegliendoli anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte

le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad altre associazioni di promozione

sociale con fini di pubblica utilità o finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla

legge.

Articolo 23 – Rinvio a norme di legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni

contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

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